Close

Statuto

Presidente

Membri del Comitato Direttivo

avv. Renato Sivio

Diritto Civile

Campania

Ulteriori informazioni
L’Avv. Renato Sivio è nato a Napoli l’1 agosto 1951. Ha maturato approfondita esperienza in attività stragiudiziale e giudiziale nell’interesse di imprese bancarie, assicurative, metallurgiche,

 

Articolo 1
È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. una associazione denominata “a-i avvocati associati in Italia” indicata anche con la sigla “a-i”. L’associazione non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2
“a-i avvocati associati in Italia” ha sede presso lo Studio professionale del Presidente pro tempore o altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’individuazione della sede ed il suo trasferimento in altri uffici non comporta modifica del presente statuto.

Articolo 3
L’associazione si propone di offrire ai suoi aderenti, e perciò sia pur indirettamente anche ai loro clienti, un reciproco supporto professionale di alto livello tecnico, diffuso sul territorio, soprattutto nazionale, ed uno stimolo alla loro crescita professionale, svolgendo anche una attività informativa, da esperirsi nei limiti indicati dalle norme del codice di deontologia professionale.

Articolo 4
Della associazione fanno parte:
– in qualità di soci platinum gli Studi legali sottoscrittori del presente Statuto ed i diversi studi legali che verranno ammessi dall’assemblea dei soci con delibera assunta con voto unanime. Articolo 5
Possono aderire all’associazione ulteriori soggetti distinti sulla scorta delle prestazioni e condizioni loro offerte dall’associazione, per convenzione, specializzazione, territorialità o altre specificità condivise dai soci:
– in qualità di associati gold i diversi studi legali che, su indicazione di un socio, verranno come tali ammessi con voto unanime espresso dal Consiglio Direttivo;
– in qualità di associati silver i diversi studi legali che verranno come tali ammessi con voto unanime espresso dal Consiglio Direttivo;
– in qualità di associati member i diversi soggetti che verranno come tali ammessi con voto unanime espresso dal Consiglio Direttivo, quali consulenti, anche tecnici, di riferimento per soci e associati tutti.

Articolo 5
L’ammissione ed il mantenimento della qualifica di socio o associato, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, è condizionata dal possedere una polizza di assicurazione contro il rischio professionale, di adeguata entità, determinata come per legge o nel minimo deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
L’adesione alla associazione costituisce espressione di consenso di tutti gli appartenenti allo studio/soggetto socio e/o associato al trattamento dei dati da parte degli organi dell’associazione. Articolo 7
Gli associati tutti di “a-i avvocati associati in Italia”, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, pur non assumendo la qualifica di socio, assumono gli obblighi ed i diritti loro attribuiti dal presente statuto e da eventuali regolamenti adottati dall’assemblea dei soci.

Articolo 8
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa che annualmente, per anno solare, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato puntuale pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno comporta automaticamente l’esclusione dalla associazione.

Articolo 9
Gli associati tutti di “a-i avvocati associati in Italia”, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, possono avvalersi delle opportunità e dei servizi offerti da a-i sulla base del presente Statuto e del relativo Regolamento qui allegato, previo pagamento di una quota annuale, per anno solare, che verrà stabilita, ed eventualmente modificata, per ciascuna categoria di associati, dal Consiglio Direttivo. Il mancato puntuale pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno comporta automaticamente l’esclusione dalla associazione.

Articolo 10
La quantificazione dell’importo per la quota di soci e associati, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, deve ritenersi confermata eguale a quella dell’anno precedente, in difetto di diversa determinazione a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 11
Sono organi della Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Articolo 12
Gli studi legali soci di “a-i avvocati associati in Italia” indicheranno un rappresentante dello studio nella Assemblea dei Soci, che rappresenterà lo studio fino a sostituzione.

Articolo 13
Gli studi legali soci di “a-i avvocati associati in Italia” partecipano alla Assemblea dei Soci tramite il titolare dello studio o, nel caso di associazioni professionali o società tra professionisti, rispettivamente tramite uno degli associati o il legale rappresentante pro tempore della società. L’Assemblea dei soci andrà convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci e la convocazione dovrà essere inviata con preavviso di almeno quindici giorni, riducibili a cinque giorni in caso di urgenza.
L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche in collegamento video-telefonico o telefonico, in prima convocazione della totalità degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
In ogni caso l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata ogni qualvolta almeno due soci lo richiedano per iscritto al Presidente.

Articolo 14
L’Assemblea dei Soci verrà convocata dal Presidente con raccomandata a.r. o fax o e-mail da inviare con preavviso di almeno dieci giorni, riducibili a 5 giorni in caso di urgenza.
L’Assemblea delibererà a maggioranza semplice dei presenti, salvo le diverse maggioranze richieste ai sensi di legge e del presente Statuto.
L’Assemblea può deliberare anche tramite consultazione telematica (e-mail), mediante l’invio di proposte su argomenti specifici, con risposta da far pervenire entro cinque giorni dall’invio della proposta, salvo comunque il diritto per ogni socio nei cinque giorni di interrompere la consultazione telematica chiedendo la convocazione di una formale assemblea.
Eccezionalmente, per la esclusione di soci, per modifiche statutarie o al regolamento per le attività giudiziali, l’Assemblea delibererà con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto di chi la presiede. L’Assemblea dei Soci nominerà il Presidente della Associazione, il cui incarico avrà durata biennale e potrà inoltre nominare e revocare, solo con il voto unanime di tutti i soci, Presidenti Onorari.
L’Assemblea determinerà inoltre il numero dei membri del Consiglio Direttivo, che avrà pure durata biennale, tra un minimo di due e un massimo di quattro soggetti, oltre al Presidente, e provvederà alla loro nomina.
L’assemblea delibererà con maggioranza semplice dei presenti anche in ordine alla definizione e gestione dei rapporti con gli associati. L’assemblea darà inoltre ogni opportuna indicazione sulle linee di gestione della associazione, approvando anche annualmente i bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e dai membri (da due a quattro) nominati dalla assemblea dei soci ai sensi dell’articolo che precede, nominerà tra i suoi membri il Vicepresidente ed il Tesoriere ed assumerà ogni opportuna iniziativa per la realizzazione delle finalità della associazione, secondo le indicazioni formulate dalla assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo verrà convocato dal presidente per raccomandata, fax o e-mail con preavviso di almeno 5 giorni, ridotto ad un giorno in caso di urgenza; sarà validamente costituito con la presenza, anche in collegamento video-telefonico o telefonico, della maggioranza dei componenti e, salvo diversa prescrizione, delibererà a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 16
Il Presidente ha la rappresentanza, anche giudiziale, di “a-i avvocati associati in Italia” e sarà sostituito dal Vicepresidente in caso di sua impossibilità anche temporanea.
La sottoscrizione degli atti da parte del Vicepresidente fa fede verso i terzi dell’impossibilità del Presidente.

Articolo 17
Gli incarichi assunti nell’ambito di a-i avvocati associati in Italia per il perseguimento degli scopi sociali sono gratuiti e sarà consentito il solo rimborso delle spese vive, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 18
Il rapporto di associazione sarà esternato da parte dei soci e degli associati nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, con l’indicazione sulla carta intestata dei rispettivi studi, per quanto possibile a fondo pagina, della dizione “a-i avvocati associati in Italia www.a-i.it.

Articolo 19
“a-i avvocati associati in Italia” intende garantire ai propri aderenti ed ai loro clienti il totale rispetto delle norme del codice di deontologia professionale, una gestione dei rapporti improntata al più alto livello di professionalità ed il rispetto delle regole del presente statuto e dei regolamenti eventualmente emanati dall’assemblea dei soci.
La violazione di una qualsiasi di dette norme, a prescindere dalla valutazione sia dello studio di appartenenza che del competente Organismo di disciplina, costituirà motivo di possibile esclusione dalla associazione dello studio di appartenenza del professionista.

Articolo 20
L’assemblea dei soci può deliberare l’esclusione di uno studio socio, oltre che per i motivi di cui all’articolo che precede, al ricorrere di comportamenti professionali di un suo membro che mettano in pericolo la consistenza patrimoniale o l’onorabilità ed il decoro di “a-i avvocati associati in Italia” e/o di altri studi aderenti o abbia posto in essere comportamenti che, ad avviso dell’assemblea, ostacolino o compromettano la vita della associazione sul piano operativo, decisionale o dell’immagine.

Articolo 21
L’esclusione degli associati, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Articolo 22
I soci e gli associati, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, possono recedere da a-i avvocati associati in Italia con un preavviso scritto di almeno trenta giorni, fermo l’obbligo di pagamento della quota dovuta per l’anno solare in corso al momento del recesso.

Articolo 23
Con il recesso o con l’esclusione i soci e gli associati, nelle diverse declinazioni previste dal presente Statuto, perdono il diritto di utilizzare l’indicazione della qualifica di socio o associato di “a-i avvocati associati in Italia” e decadono automaticamente da ogni carica, anche onoraria.

Articolo 24
Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti, di sospendere in via cautelare un socio in attesa che in ordine alla richiesta di esclusione decida l’assemblea dei soci, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione.

Articolo 25
Ogni controversia che dovesse insorgere tra soggetti aderenti ad “a- i avvocati associati in Italia” ovvero nei confronti della associazione, in ordine al rapporto associativo verrà decisa mediante arbitrato rituale con Arbitro Unico, regolato dagli articoli 810 e segg. C.p.c.. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana e sarà regolato dal diritto italiano. L’arbitrato avrà sede presso la sede pro tempore (al momento dell’instaurazione del procedimento) della associazione. L’Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario ove ha sede, pro tempore, l’associazione; per il solo caso in cui lo Studio Legale parte dell’arbitrato avesse sede principale nel circondario del Tribunale ove ha sede l’associazione, la nomina sarà demandata, in via gradata (per il caso di ulteriore incompatibilità “territoriale”), al Presidente del Tribunale ove avranno sede, pro tempore, il Presidente, il V. Presidente, il Tesoriere in carica.

Articolo 26
Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto ALL. E dell’atto costitutivo e le successive modifiche ed integrazioni.

 

(ultima modifica 0ttobre 2018 Assemblea dei Soci)