
Avvocati e procedimento disciplinare
I rapporti tra procedimento disciplinare e quello penale avente ad oggetto i medesimi fatti sono disciplinati in termini di reciproca autonomia.
Un avvocato era stato oggetto di due sentenze emesse dal relativo Consiglio Distrettuale di Disciplina all’esito di due distinti procedimenti disciplinari poi riuniti; l’avvocato si trovava per altro imputato per i medesimi fatti in un procedimento penale.
Orbene, a seguito della conferma da parte del Tribunale di quanto deciso dal Consiglio Distrettuale, la vicenda era giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha, però, confermato quanto deciso dalla sentenza impugnata.
Orbene, al di là delle vicenda processuale, i giudici di legittimità hanno ricordato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la L. n. 247 del 2012, art. 54 (applicabile dal 1 gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.
Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2021, n. 20384
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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