
Azione di riduzione e azione di simulazione
Il legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie ha interesse a proporre domanda di simulazione di una vendita, compiuta dal de cuius e dissimulante una donazione, anche se l’azione di riduzione non si estenda alla donazione.
Un medico aveva chiamato in giudizio la sorella, nonché i di lei figli, chiedendo che venisse dichiarato nullo o che venisse disposto l’annullamento del testamento pubblico del padre in quanto estorto con dolo o captazione e che dunque venisse dichiarata aperta la successione legittima in suo favore.
Il tribunale aveva rigettato la domanda principale di nullità o di annullamento del testamento, ma aveva accolto la domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti della sorella e dei figli, condannandoli al pagamento di una somma in suo favore.
Di parere opposto, la Corte d’Appello che, nel rigettare il gravame della sorella, aveva invece disposto l’annullamento del testamento.
Gli ermellini, interpellati in merito, hanno in primo luogo ricordato che l‘art. 564 c.c. richiede l’accettazione con beneficio di inventario quando la riduzione è domandata contro legatari e donatari non chiamati come coeredi. Chiamati come coeredi, a norma dell’art. 564 c.c., debbono intendersi tutti coloro che succedono come eredi, a nulla rilevando che la vocazione avvenga per legge o per testamento. Per altro, l’accettazione con beneficio di inventario di cui all’art. 564 c.c. è richiesta anche per la proposizione dell’azione di simulazione relativa quando l’attribuzione di cui si assume l’indole gratuita sia fatta a persona non chiamata come coerede.
Il legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie ha interesse a proporre domanda di simulazione di una vendita, compiuta dal de cuius e dissimulante una donazione, anche se l’azione di riduzione non si estenda alla donazione, potendo detto interesse sussistere ai fini della riunione fittizia del bene, oggetto della donazione dissimulata ala massa ereditaria.
Per tali ragioni, il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.
Insomma non è sempre vero che qualora sia promossa dal legittimario in quanto tale, senza dedurre la nullità del negozio anche per il titolo che si pretende dissimulato dissimulante essendo il negozio dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione e perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda, e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario.
Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16515
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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