
Chi paga l’IMU?
L’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.
Un istituto bancario aveva impugnato, dinanzi alla commissione tributaria provinciale, un provvedimento emesso dal comune di diniego di rimborso dell’IMU versata dall’istituto medesimo contribuente con riferimento ad un immobile concesso in locazione finanziaria ad un’altra società, sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria.
Mentre in primo grado le istanze dell’istituto venivano accolte, non così in secondo, dove, nel riformare la sentenza, era stato sostenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione deve ritenersi il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, intendendosi tale durata fino alla data di cessazione del contratto e non di effettiva consegna dell’immobile al locatore, non essendo consentita l’applicazione analogica del disposto di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in materia di TASI.
Dello stesso parere si è poi mostrata anche la Corte di Cassazione, che ha respinto il gravame presentato dall’istituto.
I giudici di legittimità hanno infatti ricordato che, ai sensi il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza ha da tempo affermato che il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.
L’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il cit. D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La TASI è invece un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.
Cass civ., Sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40617
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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