
Il compenso per il lavoro straordinario e l’indennità di turno sono compatibili?
L’art. 22 del c.c.n.l. non contiene alcuna disposizione che afferma l’incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno.
Sia il tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto le doglianze di un dipendente di una pubblica Amministrazione che si doleva del mancato pagamento in suo favore del lavoro straordinario svolto.
Dello stesso parere la Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato come l’art. 22 del CCNL di comparto del 14.9.2000 non contiene alcuna disposizione che afferma l’incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno.
Del resto, il turno non è altro che la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l’erogazione della corrispondente indennità, che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla particolare articolazione del normale (ordinario) orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno.
Correlativamente l’art. 38 del richiamato CCNL non contiene alcuna disposizione che afferma la dedotta incompatibilità dell’indennità di turno con il compenso per lavoro straordinario, il quale remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro; detta disposizione si limita ad affermare che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di remunera le ore di lavoro prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro nonchè che le prestazioni di lavoro straordinario mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
Cass. civ., Sez. Lav., 16 luglio 2021, n. 20391
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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