Close
Condominio-cosa-comune

Condominio: in che termini si atteggia l’uso della cosa comune?

L’uso più intenso della cosa comune è consentito, ma questo non deve comportare una violazione dell’equilibrio statico e della sicurezza dello stabile, né prevaricare gli altri condomini dalla possibilità di realizzare un uso quanto meno paritetico del bene. Nel caso vengano violati i predetti principi di gestione, non si assiste ad un uso più intenso, ma vera e propria occupazione abusiva delle parti comuni.

La vicenda traeva origine dalla domanda di un condomino con la quale lamentava la realizzazione da parte di un altro condomino, in violazione dell’art. 1102 c.c., di determinati interventi edilizi, rispetto ai quali chiedeva dunque la demolizione e la rimessione in pristino.

Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea ritenendo sussistente l’illegittimità, ai sensi dell’art. 1102 c.c., delle opere in questione; a conclusioni simili era arrivata la Corte di Appello.

Giunta infine innanzi alla Corte di Cassazione, la questione ha visto la medesima conclusione.

Le opere de quibus si profilavano effettivamente come illegittime per due fondamentali ragioni.

Innanzitutto perché alla stregua dei testuali criteri dettati dallo stesso art. 1102 c.c., la possibile trasformazione della cosa comune (in ipotesi il sottotetto con creazione di terrazzo) comportava comunque il rispetto e la salvaguardia, attraverso appositi dovuti interventi, della funzione di adeguata protezione delle strutture sottostanti.

In secondo luogo perché l’uso frazionato di una cosa comune per accodo fra i partecipanti è consentito solo nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c.

Cass. civ., Sez. II, 8 gennaio 2021, n. 97

Redazione A-I.it Avvocati Associati

Read in this month : 9

Condividi!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *