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Condominio: cosa si intende per innovazioni?

Condominio: per innovazioni, ai sensi dell’art. 1120 c.c., si intendono le modificazioni materiali che alterino l’entità sostanziale o mutino la destinazione originaria del bene.

Questo, in sostanza, quanto asserito dal tribunale modenese in una vicenda che aveva visto un condomino impugnare una delibera assembleare nella parte in cui aveva autorizzato l’esecuzione di un cornicione in polistirolo pur in presenza del suo voto contrario. Sosteneva l’attore che la delibera sarebbe senz’altro andata incontro a nullità o quantomeno annullabilità in ragione del fatto che l’intervento de quo costituisce un’innovazione gravosa e voluttuaria, ex art. art. 1121 c.c.; in subordine, qualora non fosse stata accolta tale prospettazione, l’attore poneva altresì l’accento sul fatto che l’intervento non fosse stato approvato con il quorum deliberativo di cui all‘art. 1136, co. 5.

Da par sua, il condominio, nel chiedere il rigetto della domanda attorea, faceva notare che, lungi dal trattarsi di innovazione, il cornicione faceva parte di un complesso intervento di risanamento del condominio medesimo; l’intervento, per altro, non alterava la destinazione delle facciate, limitandosi a migliorarne l’estetica.

Orbene, il giudice dopo aver ricordato che, a ben vedere, il Codice civile non offre una definizione precisa del concetto di innovazione, cionondimeno la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c. si intendono le modificazioni materiali che alterino l’entità sostanziale o mutino la destinazione originaria del bene. Tale nozione rimanda ad un concetto di novità in senso profondo e radicale escludendo che qualsiasi modifica materiale costituisca un’innovazione.

In particolare, non integrano un’ipotesi di “innovazione” le modificazioni della cosa comune dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento del bene già esistente, lasciandone immutata la consistenza e la destinazione. Non rientrano nella categoria de qua neanche gli interventi di manutenzione straordinaria, essendo necessari per ripristinare l’efficienza delle cose comuni e ciò anche qualora siano introdotte modifiche migliorative.

Il semplice utilizzo di un materiale diverso o di una diversa tipologia di impianto non è quindi di per sé sufficiente a qualificare l’intervento in termini di innovazione. Rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea quello di decidere, in base al principio maggioritario, di apportare modifiche al servizio comune anche avvalendosi dei progressi tecnologici o comunque delle diverse soluzioni tecniche che il mercato offre.

Per quel che concerne il secondo punto di vista sottolineato dall’attore, il giudice ha fatto notare che l’art. 1136, co. 5 prevede che le delibere che hanno per oggetto le innovazioni previste dall’art. 1120, co. 1, c.c., devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio. Tale quorum non trova invece applicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Orbene, sulla scorta di tali precisazioni, il tribunale ha ritenuto che l’intervento contestato non possa essere qualificata quale innovazione, motivo per cui ha concluso per il rigetto della domanda del condomino.

Trib. Modena, 8 febbraio 2019, n. 202

Redazione A-I.it Avvocati Associati in Italia

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