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Condominio: come ripartire le spese di riscaldamento?

In relazione alle delibere emesse prima dell’adozione dei sistemi di misurazione del calore, ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, è considerato valido il criterio base della superfice radiante.


Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione in una vicenda che aveva visto un condomino dolersi del funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato, in particolare per quanto riguarda il relativo riparto delle spese. Tuttavia sia il tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto doversi rigettare la sua domanda.

Dello stesso avviso si è mostrata per altro anche la Cassazione.

Nella specie, i giudici hanno ricordato che la L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 5, applicabile ratione temporis (prima ancora delle modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012, art. 28, comma 2), stabiliva la disciplina di approvazione delle innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, prescrivendo il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. La contabilizzazione dei consumi di calore di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime sono state poi prescritte come obbligatorie soltanto dal D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 9, comma 5, modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2016 e dal D.L. n. 244 del 2016.

Per tanto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all’uso. A i fini della ripartizione delle spese di riscaldamento, prima dell’adozione dei sistemi di misurazione del calore, l’unico criterio base conforme al principio generale di cui all’art. 1123, co. 2, c.c.

Gli ermellini hanno dunque chiosato asserendo che in caso di malfunzionamento del proprio impianto, spetta al proprietario curare la manutenzione dei componenti radianti del proprio appartamento.

Cass., 10 marzo 2020, n. 6735

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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