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Contratti di somministrazione

Nei contratti di somministrazione devono essere indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato, ragioni che devono essere chiaramente percepibili.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione che aveva visto due lavoratrici dolersi dei contratti di somministrazione, ritenuti nulli, con cui le medesime erano state inquadrate dalla società che le aveva assunte. In particolare, mentre il giudice di primo grado aveva accolto le loro istanze, ritenendo generico e inintellegibile la causale dei contratti di somministrazione indicata come “gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario del gruppo Telecom”, non dello stesso avviso la Corte d’Appello.

Quest’ultima, accogliendo l’appello proposto dalla società, aveva infatti ritenuto, per effetto dell’art. 5, d.lgs. n. 251/2004, ormai abrogato l’onere di indicazione formale della causale e dunque delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che giustificano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato. Per tale motivo, precisava il giudice di secondo grado, per i contratti conclusi dal 26 ottobre 2004, la nullità dei contratti di somministrazione a termine è limitata alla sola ipotesi della mancanza della forma scritta, salvo l’onere, in capo al soggetto utilizzatore, di dimostrare l’effettività delle esigenze indicate nel contratto medesimo e il nesso causale tra le stesse e il ricorso al lavoro somministrato – esigenze che, nel caso di specie, erano state ampiamente provate dalla società.

La questione giungeva così innanzi agli ermellini, che, tuttavia, hanno ribaltato il decisum di secondo grado.

Secondo la Corte di legittimità, infatti, la società deve necessariamente fornire “una indicazione delle ragioni sottese al ricorso alla somministrazione, che sia assistita da un grado di specificazione tale da consentire di verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la legittimità del contratto e da rendere pertanto possibile il riscontro della loro effettività”.

Si tratta di un’indicazione, per altro, che non può essere tautologica né generica, dovendo invece esplicitare, per consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta; motivo per cui, ancora, la sanzione della nullità del contratto opera anche in ipotesi di indicazione omessa o generica della causale della somministrazione.

Cass., 8 gennaio 2019, n. 197

Redazione A-I.it Avvocati Associati in Italia

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