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Il diritto di cronaca

La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia esaminato, controllato e verificato la notizia, in modo da superare ogni dubbio.


La vicenda risulta interessante per le conclusioni cui il giudice è giunto in tema di diritto di cronaca, segnatamente di scriminante del diritto di cronaca.

Sorvolando dunque sul merito della questione (che, si precisa, concerneva le indagini cui l’attrice era stata sottoposta e che erano state oggetto di numerose pubblicazioni su un rinomato quotidiano, ragion per cui l’attrice medesima aveva chiesto il risarcimento del danno), il giudice ha ricordato che, per insegnamento costante della Corte di Cassazione, l’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se egli abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.

Infatti, l’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia.

La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte.

Specificamente in tema di cronaca giudiziaria è stata affermata la liceità della diffusione della notizia di un provvedimento giudiziario, ma non l’utilizzazione delle informazioni da esso desumibili per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.

Trib. Perugia, Sez. II, 8 ottobre 2019, n. 1538

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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