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Distacco dal riscaldamento centralizzato

Il condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento ma deve continuare a contribuire alle spese di gestione dell’impianto centrale.

La vicenda aveva visto chiedere ad un condomino, che aveva proceduto al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato e alla realizzazione di un impianto autonomo nell’ambito della ristrutturazione della sua unità immobiliare, il pagamento delle spese di godimento del servizio medesimo. Il condomino chiedeva dunque l’annullamento della delibera che lo obbligava al pagamento delle suddette spese, asserendo che alcun danno aveva comportato il distacco dall’impianto; da par sua, il condominio evidenziava invece l’obbligatorietà di tale contribuzione, stante quanto disposto dal regolamento contrattuale – che nella specie prevedeva la contribuzione alle spese necessaria per le parti comini e per l’utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando però l’esonero dal pagamento in caso di rinuncia.

In primo grado, il giudice aveva ritenuto di dover rigettare le domande del condomino, poiché, se per un verso la rinuncia all’uso della cosa non esenta dalle spese di conservazione dell’impianto, per altro verso, il regolamento condominiale non permetteva il distacco dal medesimo. Sulla stessa linea di pensiero si poneva anche la Corte di Appello, che dunque rigettava il gravame proposto dal condomino.

In parziale riforma di quanto deciso dalle Corti di merito, la Corte di Cassazione ha preso le mosse dal regolamento condominiale; ha dunque evidenziato che le disposizioni in esso contenutedevono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrente alle spese per l’uso del servizio centralizzato”: per giurisprudenza ormai costante, infatti, le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento sono a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio.

Cionondimeno, gli ermellini hanno ritenuto nulla la clausola del regolamento di condominio, così come del resto la delibera che dia applicazione, che vieti a prescindere al condomino di rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare dunque le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune. Una simile disposizione violerebbe infatti il diritto individuale del condomino sulla cosa comune e si porrebbe altresì in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1118, co. 4, c.c., 26, co. 5, l. n. 10/1991 e 9, co. 5, d.lgs. n. 102/2014, norme dirette “al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e sarebbe perciò nulla o non meritevole di tutela.

Cass., 2 novembre 2018, n. 28051

Redazione A-I.it Avvocati Associati in Italia

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