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Divisioni ereditarie e diritto di abitazione

L’esistenza del diritto di abitazione di uno dei condividenti su uno dei beni comuni non costituisce criterio di preferenza ai fini dell’eventuale attribuzione, ben potendosi concludere la divisione con l’attribuzione del bene ad altro condividente.


La vicenda nasceva da una domanda di scioglimento della comunione derivante da una successione, che aveva visto l’alternanza delle vicende giudiziarie relativamente alle attribuzioni, in particolare quella relativa ad un immobile in contestazione.

Sorvolando sul merito della vicenda, preme qui soffermarsi sulle conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione per quel che concerne, in particolare, il diritto di abitazione.

Orbene, l’esistenza del diritto di abitazione di uno dei condividenti (cfr. l’art. 540, co. 2, c.c. in relazione al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite) su uno dei beni comuni non costituisce criterio di preferenza ai fini dell’eventuale attribuzione, ben potendosi concludere la divisione con l’attribuzione del bene ad altro condividente, ferma restando, naturalmente, la persistenza del diritto di abitazione, sempre che questo già gravasse sulla cosa prima della divisione.

Ancora, nell’operare la divisione il giudice deve attenersi ai criteri di cui all’art. 727 c.p.c., imponendo se del caso gli opportuni correttivi in denaro.

L’art. 728 c.c. vuol dire, appunto, che, nell’operare la ripartizione, il giudice non deve ricercare una perfetta corrispondenza fra quota astratta e porzioni in natura, potendosi compensare in denaro eventuali differenze.

La norma non fornisce argomento per sostenere che il giudice deve attribuire un determinato cespite a chi ne abbia fatto richiesta solo perché il richiedente abbia manifestato la propria disponibilità a versare il conguaglio.

Cass. civ., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4889/o.

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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