
L’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
Il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passato in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell’assegno divorzile.
L’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha trovato occasione in una vicenda nata dalla pronuncia, da parte di un tribunale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dalla conseguente predisposizione di un assegno di mantenimento a carico dell’ex marito; stante l’esiguità dell’importo, l’ex moglie appellava la sentenza, che tuttavia veniva confermata in secondo grado.
Accanto a tali vicende, si era per altro posta la sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico; per tali ragioni, la Corte di Cassazione, cui nel frattempo la questione era giunta, avevano ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d’appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l’effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970 e succ. mod., i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo”.
La Corte ha dunque ricordato che, in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.
Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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