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Lavoro: il fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione, da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Nella vicenda in esame, un lavoratore aveva citato in giudizio l’impresa e l’INPS presso la quale era impiegato chiedendo che gli venisse corrisposto una mensilità che a ben vedere non gli era stata pagata. Orbene, mentre il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del dipendente, non così la Corte d’Appello, che aveva invece condannato il Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS al pagamento in favore dell’appellante di quanto dovuto dalla datrice di lavoro.


A conclusione ancora una volta opposta è giunta poi la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso proposto dall’INPS.


In primo luogo, la Corte ha ricordato che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, è stata ormai definitivamente affermata la natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs. n. 80 del 1992(“crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” ai sensi del D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 1), delineando il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione delle somme a carico del Fondo come diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro ed escludendo altresì che si tratti di obbligazione solidale.


Per altro, il perfezionarsi del diritto è stato ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 80 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di procedura esecutiva).


Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione, da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.


Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; la formazione di un titolo giudiziale e l’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.


Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata o, ancora, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ai sensi del D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 5.


Ciò posto, la norma da ultimo richiamata tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell’obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell’ambito della fascia temporale normativamente indicata.


In caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ai sensi della L. n. 297 cit., ex art. 2, comma 5.


Cass. civ., Sez. VI, 22 dicembre 2021, n. 41248


Redazione A-I.it Avvocati Associati

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