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Mater-semper-certa

Mater semper certa est…

L’omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da parte di una donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta può tradursi in una condotta illecita ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro.


La singolare vicenda aveva preso le mosse dalla domanda di accertamento dello status di figlio naturale di un ragazzo proposta nei confronti del presunto padre, vicenda che, dato il decesso del presunto genitore nel corso del processo, era poi proseguito nei confronti dell’erede di quest’ultimo; in particolare quest’ultimo, aveva per altro domandato in via riconvenzionale il risarcimento danni per doloso occultamento della procreazione con conseguente ingiusta privazione per il padre del rapporto di filiazione. Orbene, il tribunale aveva accolto la domanda attorea, ma aveva rigettato quella proposta dal convenuto e dello stesso parere si palesava poi la Corte d’Appello , che aveva ritenuto inconfigurabile un danno da perdita di chances avuto riguardo alla condotta del presunto genitore, che aveva invero sempre contestato di aver avuto una relazione con la madre dell’attore e dunque la propria paternità naturale.

La questione, sulla scorta del ricorso proposto dall’erede del padre, giungeva così all’attenzione degli ermellini, che, tuttavia, hanno rigettato il gravame, fornendo cionondimeno interessanti chiarimenti in tema di diritto alla paternità.

Orbene , in relazione alla condotta dei genitori – per un verso il padre che aveva sempre negato una relazione con la madre dell’attore in primo grado e per altro verso la madre stessa che aveva taciuto a quest’ultimo l’esistenza del genitore – la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue.

Posto che certamente nel caso in esame non vengono in questione i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell’art. 143 c.c. comma 2, o tra conviventi more uxorio nè tanto meno vengono in questione gli obblighi derivanti dalla assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316 bis c.c.), atteso che dalla ricostruzione del fatto evincibile dagli atti regolamentari emerge che tra i genitori vi fu un unico incontro senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale, quel su cui preme indagare è la condotta omissiva informativa della donna gravida, che però non si inscrive nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti. Nè viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori: non è infatti in questione il danno subito dal minore, ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia della paternità.

La situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del “diritto alla identità personale“, ancorato all’art. 2 Cost. ed all’art. 30 Cost., comma 4, venendo ad esprimersi l’esplicazione della personalità dell’essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l’aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere ed a realizzare le aspirazioni del minore, nonchè in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (artt. 250 c.c., commi 3 e 4) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250 c.c., comma 2).

La omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta può allora tradursi in una condotta “non jure” – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro -, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”, e che viene ad integrare, nel ricorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.

Cass. civ. Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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