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Minori e rinuncia all’eredità

L’art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma solo la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello proposto da una madre esercente la potestà sulla figlia minore e da quest’ultima, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti di una società di investimento; in particolare, in primo grado il giudice aveva ritenuto doverla condannare al rilascio di un immobile occupato senza titolo, a suo tempo condotto in locazione dal padre, deceduto senza che si verificasse successione nel contratto, di cui la all’epoca minore era erede accettante con beneficio di inventario.

La questione giungeva così all’attenzione della Corte di Cassazione, dove tuttavia non ha incontrato il favore sperato.

Gli ermellini hanno ricordato che il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce, compiuto l’inventario, l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., a ciò autorizzato, ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede. Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 c.c., che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.

Da tutto ciò che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Viceversa qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante è considerato erede puro e semplice.

Cass., 5 giugno 2019, n. 15267

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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One Comment on “

Francesca Di Benedetto
23 Marzo 2021 a 19:26

Nel caso che la moglie rinuncia all’eredita`, anche se il de cuius marito non ha lasciato debiti, e sempre la moglie vuole che i figli minori rinuncino pure all’eredita` paterna, e poiche` vivono all’estero e la moglie non puo` fare richiesta avanti al giudice tutelare italiano, come ci si deve comportare? Oltre all’atto di rinuncia della moglie, che documenti occorreranno per la rinuncia dei figli minori?

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