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Obbligazioni-mezzi-pagamento

Obbligazioni e mezzi anomali di pagamento

Per escludere che l’estinzione di un’obbligazione da parte del debitore sia avvenuta mediante un atto costituente un mezzo anormale di pagamento, è necessario considerare la funzione della clausola contrattuale.

La questione, che aveva preso le mosse dalla domanda di revoca proposta ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., dal fallimento di due soci nei confronti della società, domanda accolta dal tribunale, ha offerto la possibilità alla Corte di Cassazione di ricordare alcuni importanti principi in tema di diritto fallimentare.


In primo luogo, riprendendo la norma sulla cui scorta era stata proposta la domanda, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. considera gli atti non normali nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito e capaci di giustificare la presunzione iuris tantum che l’altro contraente sia in grado di trarne la conoscenza dello stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che su tale contraente grava l’onere di fornire la prova contraria.

Ove poi le parti, nell’ambito di un rapporto di durata, pattuiscano in origine, in vista dell’ evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento, il giudice non deve fare riferimento, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, alla generale prassi commerciale, ma, se esistenti, alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto soltanto queste circostanze sono idonee ad attestare l’eventuale carattere consueto del pagamento e consentono, di conseguenza, di apprezzare se l’accipiens fosse in grado di rendersi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite fosse sintomatico del dissesto del debitore poi fallito.


In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare che, al fine di escludere che l’estinzione di un’obbligazione da parte del debitore sia avvenuta mediante un atto costituente un mezzo anormale di pagamento, non è sufficiente accertare che questa possibilità sia stata prevista dalle parti all’atto della stipulazione del contratto, ma bisogna considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se una simile pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell’interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso.


Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2021, n. 40681


Redazione A-I.it Avvocati Associati

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