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Responsabilità bancaria: risarcimento danni e prova

Per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno – evento, ma anche un danno – conseguenza e ciò anche nel caso di richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.


Nella vicenda de qua una società aveva convenuto in giudizio la banca presso la quale era correntista per sentire accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti dedotti come intrattenuti e ancora in corso con la banca convenuta, che la propria esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito de quo fosse stata negativamente influenzata dal comportamento illegittimo di quest’ultimo. In particolare, l’attrice si doleva dell’applicazione di interessi passivi in base a criteri privi di sufficiente determinatezza, la capitalizzazione degli interessi debitori, l’indebita applicazione di CMS trimestrali, l’addebito delle c.d. valute fittizie per protrarre i giorni solari del credito concesso, l’addebito di interessi ultralegali sulle singole operazioni in c/c e la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura, chiedendo, di conseguenza, la rideterminazione del legittimo saldo dei rapporti in esame, ai fini dell’accertamento del suo debito residuo o, in alternativa, del suo credito nei confronti della banca convenuta.

Orbene, sorvolando sul merito della vicenda, preme evidenziare le conclusioni cui il giudice è giunto in tema di risarcimento danni e relative prove.

Il tribunale ha infatti ricordato che, nel nostro ordinamento, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno – evento, ma anche un danno – conseguenza, in quanto “la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, per cui “al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (…), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni”.

Ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi però non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.

Trib. Catania, Sez. IV, 12 giugno 2020, n. 2027

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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One Comment on “

Marinella
3 Novembre 2022 a 13:40

Risarcimento danni per sovrafinanziamento 210% art 38 tub
ABF di Palermo rigetta
La villa è totalmente da ristrutturare
La garanzia è costituita dal reddito complessivo dei cointestatari, ora separati ed in forte lite per questo.
Chiedo info

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