Close
Sedi-farmaceutiche-alternatività

Sedi farmaceutiche: la regola dell’alternatività

In base alla regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede.


La rilevante questione è stata da poco risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha chiarito la portata dell’art. 11, co. 5, d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012).

Nella specie, due farmacisti avevano preso parte in forma associata ad una procedura concorsuale nell’ambito della quale erano state messe a bando alcune sedi farmaceutiche.

L’art. 4 del bando prevedeva che “ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome” e che “al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata”. I farmacisti, collocatisi utilmente in graduatoria, risultavano assegnatari di una sede; tuttavia, con successiva deliberazione, la ASL competente l’Azienda aveva poi dichiarato improcedibile la loro domanda di riconoscimento della titolarità e dell’autorizzazione all’apertura della farmacia, stante la sussistenza di una causa di incompatibilità. I ricorrenti erano infatti già titolari di una farmacia in altra regione.

Tralasciando l’intricata vicenda processuale che ha condotto alla rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, preme qui sottolineare le conclusioni cui la medesima è giunta.

Orbene, il collegio ha ricordato che l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 prevede che “ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione della farmacia in non più di due regioni o province autonome” e consente espressamente, quindi, che i farmacisti, persone fisiche, possano prendere parte a non più di due concorsi straordinari banditi dalle varie Regioni o Province autonome. Il concorso straordinario previsto dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l’assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterî da esso introdotti ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

Per tale motivo, e cioè, per favorire anzitutto l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, l’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria. I farmacisti già titolari di sede farmaceutica, salve le tassative eccezioni sopra ricordate, non possono partecipare al concorso straordinario.

L’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012, (conv. in l. n. 27/2012), ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, commi 1 e 3, r.d. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede. La regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata, prevista dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.

Cons. St., Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1

Redazione A-I.it Avvocati Associati

Read in this month : 8

Condividi!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *