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Separazione e “gestione” dei figli

Nell’interesse del minore il giudice può stabilire una suddivisione non necessariamente paritaria dei tempi di frequentazione tra genitori e figli. Difatti la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.


Nel giudizio di separazione, la Corte d’Appello aveva confermato l’affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre, ampliando i tempi di permanenza presso il padre durante le vacanze estive e revocando l’assegno di mantenimento previsto per la moglie.


Giunta la vicenda all’attenzione della Corte di Cassazione, i giudici, in relazione in particolare, al regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere.


Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.


Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2021, n. 17221


Redazione A-I.it Avvocati Associati

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