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Viaggi in aereo: risarcimento e danni … attenzione al caffè!

Nella nozione d’incidente rientrano tutte le situazioni che si producono su un aereo nell’ipotesi in cui un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero.


La singolare questione risolta dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva visto un uomo citare in giudizio la compagnia aerea con la quale aveva effettuato un volo, perché la medesima venisse condannata al risarcimento danni in suo favore: nella specie, l’attore era stato vittima di alcune ustioni di secondo grado causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi per ragioni ignote durante il volo.

Orbene, il giudice di primo grado, sulla scorta di quanto dettato dall’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal, aveva accolto la domanda dell’attore. Non dello stesso avviso il giudice d’appello, che, sulla scorta della medesima convenzione, ma alla luce di una diversa interpreazione, non aveva ritenuto integrati i presupposti per l’operatività della norma in questione: perché la fattispecie possa rientrare nella nozione di incidente di cui alla norma, sarebbe invero necessario che si verifichi un rischio inerente al trasporto aereo, cosa che nella specie non si è verificata.

La vicenda giungeva così innanzi alla Corte di cassazione, che, dinanzi ai due orientamenti circa l’interpretazione dell’art. 17 cit.il primo che vede ricompreso nella nozione di incidente solo le fattispecie in cui si sia realizzato un rischio inerente al trasporto aereo e il secondo che invece non ritiene necessario tale presupposto, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia.

Orbene, i giudici hanno innanzitutto precisato che la nozione d’incidente non è oggetto di alcuna definizione nella Convenzione di Montreal, motivo per cui è necessario far riferimento al senso comune di tale nozione nel contesto in cui si colloca, alla luce dell’oggetto della Convenzione, nonché delle finalità da essa perseguite. Ed il senso comunemente attribuito alla nozione di incidente è quello di evento involontario dannoso imprevisto.

In secondo luogo, la Corte ha altresì precisato che restringere l’obbligo di risarcimento gravante sui vettori aerei ai soli incidenti connessi ad un rischio inerente al trasporto aereo non risulta necessario per evitare l’imposizione, ai vettori aerei, di un onere risarcitorio eccessivo, poiché, a ben vedere, tali vettori possono escludere o limitare la propria responsabilità.

Infine, la Corte, nel rispondere alla questione proposta, ha dichiarato che l’art. 17, par. 1, della Convenzione di Montreal dev’essere interpretato nel senso che la nozione d’incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.

Corte Giustizia UE, Sez. IV, 19 dicembre 2019, n. 532

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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