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Violazione della protezione dei dati personali e risarcimento del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno.


La vicenda, che ha dato motivo alla Corte di Cassazioni di fornire interessanti considerazioni in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, era nata della presunta violazione della privacy di un correntista da parte di una banca. Nella specie, il ricorrente aveva rilevato alcuni strani movimenti sul proprio conto corrente bancario, tra i quali, in particolare, un addebito, apprendendo così, dopo aver richiesto informazioni, che a suo nome sarebbe stato concesso un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura. Di conseguenza, egli, dopo aver denunciato il direttore della banca in questione per averne falsificato la firma, era tuttavia informato che, stante il mancato pagamento delle rate di finanziamento in scadenza, il suo nominativo era stato cionondimeno segnalato alla centrale rischi della Banca d’Italia.

A fronte di tale avvenimento, il correntista aveva dunque chiesto il risarcimento del danno. Tuttavia sia il giudice di prime cure che la Corte d’Appello avevano ritenute infondate le sue ragioni, evidenziando la carenza di prove in merito; dello stesso avviso si è poi rivelata la Corte di Cassazione, che ha rigettato il gravame innanzi a lei proposto.

Orbene, il correntista si doleva, tra le altre cose della violazione del D.Lgs. 196/2003, Codice della privacy,: a suo dire, le corti di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che il danno non patrimoniale, da illecita segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, va considerato in re ipsa e che, comunque, sussiste una presunzione che l’avvenuta segnalazione provochi un pregiudizio ad alcuni diritti fondamentali dell’individuo, come la reputazione, l’onore, l’immagine sociale e professionale, di per sé risarcibile e da liquidarsi, poi, equitativamente. Per quel che concerne invece il danno patrimoniale, il ricorrente riteneva dovesse ritenersi consentito il ricorso a presunzioni, soprattutto in relazione al danno da mancato guadagno e da perdita di chance.

Ciò posto, gli ermellini hanno ricordato che da tempo la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che in materia di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”), in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Il danno non patrimoniale determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, secondo un accertamento di fatto che è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale.

Quanto, invece, al danno patrimoniale da segnalazione indebita, è vero che esso può essere oggetto anche di prova presuntiva, potendo consistere, per un qualsiasi altro soggetto, anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito.

Tuttavia, nel caso di specie la documentazione prodotta dal ricorrente non consentiva di affermare che il danno sia stato conseguenza immediata e diretta della segnalazione.

Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 3133/o.

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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One Comment on “

Francesco Frazzingaro
24 Luglio 2021 a 10:54

Buongiorno,
18 anni fa delegai mio figlio ad operare sul mio c/c ( cosa mai avvenuta), con l’avvento dell’home banking, ma sopratutto con l’incorporazione della mia vecchia banca nella nuova e’ cambiato anche il rapporto di c/c ( iban etc.). Ora apprendo che mio figlio dal suo home banking ( stessa banca) , vede la mia posizione bancaria, mentre a me non e’ stato comunicato nulla (lo apprendo casualmente da lui). Non e’ violazione della privacy? Grazie per la risposta.

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