
Banche: trattamento dei dati sensibili
Banche: la clausola con cui la banca subordina il dar corso alle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative.
La singolare vicenda aveva visto un risparmiatore citare in giudizio la banca della quale era cliente perché fosse accertata in capo ad essa la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale o comunque la violazione di legge, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in suo favore; nella specie, l’istituto bancario aveva bloccato l’operatività del conto corrente bancario dell’attore e del deposito titoli come conseguenza del fatto che quest’ultimo non aveva inteso autorizzare l’istituto di credito al trattamento dei suoi dati sensibili.
Orbene, sia il tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato le istanze del risparmiatore, ritenendo che la banca, quale titolare del trattamento dei dati, nell’ambito della propria autonomia gestionale e contrattuale, non soggetta a particolari limitazioni di legge, avesse legittimamente ritenuto necessario, per una completa e migliore gestione dei rapporti con la clientela, acquisire anche i dati sensibili. Nè l’istituto di credito era incorso in violazioni della legge sulla privacy o in inadempimenti contrattuali, avendo espressamente comunicato al cliente, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13, all’atto della sottoscrizione del contratto, che in caso di mancata autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, la banca non avrebbe potuto dar corso alle operazioni richieste dal correntista, e, nonostante ciò, tali condizioni contrattuali furono liberamente sottoscritte dal cliente.
Non dello stesso avviso gli ermellini, che anno capovolto l’esito della vicenda giudiziaria.
In effetti, la Corte ha evidenziato che la clausola con cui la banca ha subordinato l’esecuzione delle proprie operazioni al rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili contrasta indubitabilmente con i principi informatori della legge sulla privacy, la quale ha natura di norma imperativa, contenendo tale normativa precetti che non possono essere derogati dall’autonomia privata in quanto posti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociali pregnanti nel nostro ordinamento, finalizzati al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza, l’identità personale, la protezione dei dati personali.
Tra i principi che regolano la tutela della c.d. privacy rientra a pieno titolo quello di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
In particolare, tale principio è ben espresso dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 3, recante il titolo “principio di necessità nel trattamento dei dati“, dall’art. 11, lett. d) legge cit., che richiede la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati ed è stato recentemente riaffermato con l’entrata in vigore dell’art. 5, lett. c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.
Il principio in esame deve essere, a maggior ragione, rispettato anche nel trattamento dei dati sensibili, intendendo per tali, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d), quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
In sostanza, la clausola con cui la banca ha subordinato il dar corso alle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative, a norma dell’art. 1418 c.c.. Ne consegue che la condotta con cui lo stesso istituto di credito ha successivamente provveduto al “blocco” del conto corrente e del deposito titoli, proprio perché trova il proprio titolo in una clausola nulla dalla stessa inserita, non lo esonera da responsabilità per inadempimento contrattuale.
Cass, 21 ottobre 2019, n. 26778
Redazione A-I.it Avvocati Associati
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