
Ius edificandi: cosa si intende per costruzione?
Ai fini dell’esercizio dello ius edificandi, è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo che determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile.
Il proprietario di un immobile sito al piano terra, con annesso cortile, aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’immobile posto al primo piano, reo, a suo dire, di aver apposto delle grate metalliche che avevano finito per coprire il cortile dell’attore; copertura che dunque precludeva il pieno godimento del cortile, privandolo di luce e aria, creando anche un danno a causa della caduta di frammenti di materiale e di ruggine.
Per tale ragione, l’attore chiedeva l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto di mantenere la grata in questione, precisando, altresì, che un eventuale diritto di superficie si sarebbe comunque estinto per prescrizione, stante il mancato esercizio per oltre vent’anni del diritto di sopraelevazione; veniva dunque chiesta la condanna del convenuto alla rimozione della copertura e al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva però rigettato la domanda, ritenendo provato che la copertura metallica insistente sopra il cortile dell’attore rappresentasse una legittima estrinsecazione di un diritto di superficie sussistente in capo al convenuto. Di parere contrario, la Corte d’Appello, che aveva invece accolto il gravame del proprietario dell’immobile sito al piano terra, ritenendo prescritto il diritto di superficie dell’appellato, condannandolo alla rimozione di quanto posto a copertura del cortile dell’appellante. Nella specie, i giudici avevano ricordato che, ai sensi degli artt. 952, co. 1, e 954 c.c., lo ius edificandi si concretizza nella realizzazione dell’opera e se nel ventennio la costruzione non viene edificata il relativo diritto di superficie deve considerarsi estinto per prescrizione ex art. 954, u.c., c.c.
Infine, la Corte di Cassazione, nell’accogliere in parte il gravame innanzi a lei presentato, ha sottolineato che costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio e che deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall’uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione.
Per altro, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto, avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale adoperato. La nozione di “costruzione” comprende qualsiasi opera, non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo.
La Corte ha infine chiosato asserendo che ai fini dell’esercizio dello ius edificandi ai sensi dell’art. 952, co. 1, e 954, u.c., c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile.
Cass. civ., Sez. II, 13 novembre 2020, n. 25786
Redazione A-I.it Avvocati Associati
Read in this month : 5