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Successioni-collazione-dispensa

Successioni: collazione e dispensa

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La vicenda de qua era nata tra due fratelli, dei quali l’uno aveva citato in giudizio l’altro, domandando che si procedesse a collazione e alla conseguente divisione ereditaria. A dire dell’attore, la madre aveva elargito, con donazioni e regali al fratello, che avevano leso la quota di legittima a lui spettante.

Da par suo, il convento sottolineava di essere stato dispensato da collazione, sentendosi in obbligo, pertanto, eventualmente restituire alla massa soltanto il valore eccedente la disponibile.

Il giudice, nel dirimere la controversia insorta, ha avuto modo di giungere a conclusioni importanti in tema, conclusioni che vale la pena sottolineare.

Innanzitutto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 737 c.c., i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Quanto alla donazione non dispensata, poi, va osservato come, ai sensi dell’art. 746 c.c., la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione.

La collazione per imputazione si esegue corrispondendo il valore del bene ricevuto in donazione, stimato al tempo dell’apertura della successione. La collazione per imputazione di beni immobili deve comprendere, oltre al valore di stima del bene al momento di apertura della successione, anche gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal predetto momento. Il donante non può in alcun modo vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione, a conferire l’immobile in natura o attuare la collazione per imputazione.

La facoltà di scegliere fra il conferimento in natura e quello per imputazione deve intendersi attribuita senza alcun limite; pertanto qualora il coerede donatario non opti per il conferimento in natura, i coeredi non donatari non vantano pretese di natura personale o reale sui beni donati, conseguentemente il diritto dei coeredi non donatari ad ottenere il valore dell’eccedenza, ha natura di diritto di credito nei confronti dell’erede donatario (tutelabile anche con un sequestro conservativo), e non di diritto reale o personale sul bene donato.

Trib. Latina, Sez. I, 21 agosto 2019, n. 1975

Redazione A-I.it Avvocati Associati

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